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I contributi figurativi

I contributi figurativi da malattia e disoccupazione non concorrono alla pensione di anzianità in totalizzazione.

La cassazione conferma l’ordinamento dell’Inps. Ai fini del raggiungimento dei quaranta anni dei contributi necessari per la pensione di anzianità non si contano i periodi di disoccupazione.

Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l’accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs n. 42/2006) deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. E’ il principio fissato dalla Cassazione nella sentenza n. 29968 del 13 Ottobre 2022 nella quale i giudici hanno sostanzialmente promosso l’orientamento dell’Inps respingendo la tesi di un pensionato che si era visto respingere la domanda di pensione di anzianità.

Con la totalizzazione nazionale è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianita’, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei 66 anni unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi.

La pensione di anzianita’ invece è indipendente dall’età anagrafica e viene erogata con 41 anni di contributi.

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